(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'art. 42, comma 1, il quale prevede che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione, tra l'altro, dei seguenti incentivi: a) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); b) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia); Visto il regolamento emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres. «Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 - Delega di funzioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4); Visto il parere favorevole a maggioranza prot. 9999 di data 30 agosto 2017, emesso dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 30 agosto 2017, limitatamente alla parte del regolamento di esecuzione riferita alla concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale n. 2/1992; Visto il testo recante «Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1661; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18», nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI